Con il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67, sono state emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (c.d. decreto “Ucraina”).
Il DL 21/2022 è entrato in vigore il 22.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Con il D.L. n. 50 del 17/05/2022, si sono verificate alcune modifiche nella normativa e nelle percentuali dei crediti d’imposta spettanti.
L’art. 3 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017).
CREDITO D’IMPOSTA PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA
Il credito d’imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI GAS NATURALE
L’art. 4 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022.
Il credito d’imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Gli artt. 5 e 9 del DL 21/2022 apportano alcune modifiche ai crediti d’imposta per le imprese energivore (a forte consumo di energia) e gasivore (a forte consumo di gas naturale), disciplinati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del DL 17/2022.
- CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con la Circolare n. 13/E del 13/05/2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti per quanto riguarda il D.L. 4/2022 e il D.L. 21/2022. Tra i vari chiarimenti, la circolare analizza l’articolo 3, che stabilisce il riconoscimento di un credito d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia elettrica calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Tra i chiarimenti forniti in merito al calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, viene precisato che si debba tener conto dei costi sostenuti per:
- L’energia elettrica (incluse le perdite di rete);
- Il dispacciamento (inclusi i corrispettivi per relativi alla copertura dei costi per il mercato);
- E la spesa per la commercializzazione.
Non concorrono, quindi, al calcolo del costo medio, i seguenti oneri:
- Ogni altro onere accessorio diretto o indiretto (ad es. la voce “spesa per la materia energia”)
- I costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Per maggiore chiarezza, riepiloghiamo di seguito una panoramica di tali agevolazioni, specificandone gli elementi essenziali:
NORMA | BENEFICIARI | REQUISITI | PERIODO DEL BENEFICIO | BENEFICIO |
D.L. 4/2022 art. 15 | Imprese energivore | Costo per kWh della componente energia elettrica dell’ultimo trimestre 2021 maggiore del 30% rispetto all’ultimo trimestre 2019 | I Trimestre 2022 | Credito d’imposta pari al 20% della spesa per la componente energetica del primo trimestre 2022. |
D.L. 50/2022 art. 4 | Imprese gasivore | Prezzo di riferimento del gas naturale del Mercato infragiornaliero dell’ultimo trimestre 2021 maggiore del 30% rispetto all’ultimo trimestre 2019 | I Trimestre 2022 | Credito d’imposta pari al 10% della spesa per l’acquisto di gas naturale del primo trimestre 2022. |
D.L. 21/2022, art. 5 e 9 | Imprese energivore | Costo per kWh della componente energia elettrica del primo trimestre 2022 maggiore del 30% rispetto al primo trimestre 2019 | II Trimestre 2022 | Credito d’imposta pari al 25% della spesa per la componente energetica del secondo trimestre 2022. |
D.L. 21/2022, art. 5 e 9 | Imprese gasivore | Prezzo di riferimento del gas naturale del Mercato infragiornaliero del primo trimestre 2022 maggiore del 30% rispetto al primo trimestre 2019 (condizione già verificata) | II Trimestre 2022 | Credito d’imposta pari al 25% della spesa per l’acquisto di gas naturale del secondo trimestre 2022. |
D.L. 21/2022 art. 3 | Imprese non energivore | Dotazione di contatori con potenza disponibile superiore o pari a 16,5 kW; costo per kWh della componente energia elettrica del primo trimestre 2022 maggiore del 30% rispetto al primo trimestre 2019 | II Trimestre 2022 | Credito d’imposta pari al 15% della spesa per la componente energetica del secondo trimestre 2022. |
D.L. 21/2022 art. 4 | Imprese non gasivore | Prezzo di riferimento del gas naturale del Mercato Infragiornaliero del primo trimestre 2022 maggiore del 30% rispetto al primo trimestre 2019 (condizione già verificata) | II Trimestre 2022 | Credito d’imposta pari al 25% della spesa per l’acquisto di gas naturale del secondo trimestre 2022. |