Differiti i termini di versamento del 16/03/2020

In considerazione dell’emergenza “coronavirus” con estensione a tutto il territorio nazionale della c.d. “zona rossa” il MEF, con il Comunicato stampa 13.3.2020, n. 50, ha reso noto che:

“i termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.

Facendo seguito a quanto annunciato dal MEF, l’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa 13.3.2020 rende noto che:

“ha dato disposizioni a tutte le strutture di rimodulare le proprie attività in base a quanto previsto dal comunicato del [MEF] … relativamente al differimento dei versamenti del 16 marzo 2020, in attesa del [citato] decreto legge”.

Va evidenziato che il differimento interessa tutti i soggetti, a prescindere dalla tipologia di attività, dalla dimensione, nonché dalla zona del territorio italiano in cui è esercitata l’attività.14

In tale contesto non è stato anticipato il nuovo termine differito in quanto l’individuazione dello stesso è demandata allo specifico Decreto Legge di prossima approvazione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il citato Decreto prevederà una serie di misure fiscali a favore delle imprese/lavoratori autonomi colpiti dagli effetti dell’emergenza in essere, tra cui ulteriori sospensioni dei termini.

Come accennato, il differimento interessa in particolare i seguenti versamenti in scadenza il 16.3.2020.

 

Iva

–  Versamento IVA mese di febbraio;

–  versamento saldo IVA 2019, in un’unica soluzione o in forma rateale.

Isi e Iva

ISI (codice tributo 5123) e IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2020 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, installati entro il 29.2.2020 o non disinstallati entro il 31.12.2019.

Ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a febbraio:

–  su redditi di lavoro dipendente e assimilati (co.co.co. – codice tributo 1001);

–  su redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040);

– da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES);

– da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919);

–  su provvigioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione e

rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

– per utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

–   per contratti di associazione in partecipazione con appowrto di lavoro ancora  in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030).

Libri contabili e sociali

Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a € 309,87 / € 516,46.

 

Il differimento, come annunciato dall’INPS nel Comunicato 14.3.2020, interessa anche il versamento dei contributi previdenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS. Lo stesso dovrebbe interessare anche i contributi/premi INAIL.

2020-03-16T13:10:40+01:00